La Gazzetta del Sud Africa

Lunedì, 5 Giugno 2006

 

Accordo fra l’Ente Scuola Italiana di Città del Capo e il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

 

La scuola italiana della provincia del Capo ha recentemente concluso un importante accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di un accordo-quadro che getta le basi su cui in futuro si potranno costruire veri e propri progetti di collaborazione. Nel caso della Scuola Italiana del Capo, il documento, firmato dal professor Roberto Busetto e dal direttore del Dipartimento, professor Guglielmo Cinque, è una specie di passaporto per accedere a una vasta gamma di possibili collaborazioni da parte di una fra le più illustri università italiane, il cui dipartimento di lingue è specializzato nella preparazione di coloro che, in tutto il mondo, hanno il compito di insegnare l’italiano. Nel prossimo futuro questo accordo potrà tradursi nell’organizzazione di corsi per insegnanti come nella venuta di insegnanti per periodi più o meno lunghi di insegnamento a Città del Capo o in altre sedi.

 

Nel preambolo dell’accordo, che riproduciamo più sotto, è specificato che “le finalità istituzionali del Laboratorio ITALS del Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia prevedono lo svolgimento di attività di studio o di ricerca integrative e di attività didattiche che possano prevedere anche l’utilizzazione di strutture e servizi logistici esterni al fine di contemplare la formazione accademico-professionale degli studenti”, mentre il D.P.R. n. 382/80 “prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università italiane e università o istituzioni culturali di paesi stranieri per attività didattiche e scientifiche integrate e per programmi integrati di studio”.

 

Il documento prosegue rilevando che “l’Ente Scuola Italiana del Capo, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, prevede forme di collaborazione che possano fornire competenze nuove” e giunge alla conclusione che “per alimentare tale processo di rinnovamento continuo è necessario sviluppare anche un flusso costante di informazioni ed ogni forma di collaborazione praticabile e conveniente in merito all’attività di ricerca, didattica, studio”.

 

 

Art. 1

L'Universita e l'Ente si propongono di conseguire un piu stretto collegamento tra Ie due realtà, attuando alcune forme di collaborazione nei settori dell'informazione, aggiornamento, didattica, ricerca, con particolare riferimento al campo della diffusione e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all' estero.

 

Art. 2

L'Ente e l'Università si impegnano a considerare con particolare favore eventuali reciproche richieste destinate a mettere a disposizione proprie competenze per lo svolgimento di attività integrative di quelle delle rispettive istituzioni.

In particolare le collaborazioni potranno riguardare:

- la progettazione e la realizzazione di Corsi di lingua italiana all'estero

- il reperimento di esperti nell'insegnamento dell' Italiano come lingua 2a, disposti a collaborare sul posto con l'Ente in questione.

- l'organizzazione di conferenze, seminari e convegni di studio;

- lo svolgimento di ricerche nel campo della diffusione e dell'insegnamento della cultura e della lingua italiana;

- l'edizione congiunta di testi e di studi di argomento comune;

- la formazione di insegnanti di italiano;

- lo sviluppo di progetti di reciproco interesse.

Le attività di cui sopra saranno definite tra le parti di volta in volta tramite specifici accordi attuativi.

A tale fine presso l'Ente potrà essere istituito un apposito organismo paritetico, che può funzionare con incontri in presenza o telematici, formato da n. 2 rappresentanti di entrambe le parti, con funzioni di coordinamento dell'attività convenzionale e di verifica delle iniziative portate a termine.

 

Art. 3

Le due parti non assumono alcuna responsabilità per la eventuale interruzione della collaborazione relativa all'attività convenzionale, interruzione che comunque deve essere motivata e preventivamente comunicata.

 

Art. 4

Ciascuna parte è sollevata da responsabilità per eventuali danni ad essa non imputabili che dovessero subire il personale o gli studenti della controparte coinvolto nell'attività convenzionale.

 

 

Art. 5

L'attuazione della presente convenzione-quadro non comporterà all'Università e all'Ente alcun onere finanziario.

Gli oneri riguardanti le specifiche iniziative saranno invece regolati mediante gli specifici atti attuativi.

L'attività convenzionale si svolgerà nel rispetto delle norme che regolano le attività di entrambe le parti.

 

Art. 6

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l'atto previa diffida ad adempiere.

 

Art. 7

La presente convenzione-quadro ha durata di tre anni ed è automaticamente rinnovata alla fine del triennio, salvo disdetta di una delle parti da comunicare alla controparte con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza.

Vengono tuttavia fatti salvi gli impegni gia sottoscritti e che dovranno essere portati a compimento.

 

Art. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione-quadro.

Nel caso ciò non fosse possibile le parti convengono che eventuali controversie saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte, ed uno scelto di comune accordo.

 

Art. 9

II presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà a carico dell'Ente.

 

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