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Autocertificazioni ammesse (in Italia)

L'art. 2 della L. 15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i seguenti casi in cui si pụ ricorrere all'autocertificazione:

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Data e luogo di nascita

 

Residenza

 

La cittadinanza

 

Il godimento dei diritti politici

 

Lo stato di celibe, coniugato o vedovanza

 

Lo stato di famiglia

 

L'esistenza in vita

 

La nascita del figlio

 

Il decesso dl coniuge, dell'ascendente o discendente

 

La posizione agli effetti degli obblighi militari

 

L'iscrizione in albi o elenchi della Pubbl. Amministrazione

 

 

L'art'1 co. del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrazione" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi: (per la stampa, cliccare sul certificato scelto)

 

 

Atto di notorietà

 

Titoli di studio acquisiti

 

Qualifiche professionali

 

Esami universitari e di stato sostenuti

 

Titoli di specializzazione

 

Titoli di abilitazione

 

Titoli di formazione

 

Titoli di aggiornamento

 

Titoli di qualificazione tecnica

 

Specifici obblighi contributivi

 

Codice fiscale

 

Partita IVA

 

Stato di disoccupazione

 

Qualità di pensionato e categoria di pensione

 

Qualità di casalinga

 

Qualità legale rappresent. di persone fisiche o giuridiche

 

Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali

 

Assenza di condanne penali

 

Qualità di vivenza a carico

 

Situazione reddituale o economica per benefici previsti da leggi speciali

 

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